LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO II
 INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Finalità e oggetto)
1. In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.
2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9, secondo la disciplina del capo II;
b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.
Art. 3
 (Azioni per una politica a favore delle PMI)
1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:
a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;
b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;
c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;
d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;
e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;
f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.
2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall' articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 4
 (Consultazione)
1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.
2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriali che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:
a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell' articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000 ");
b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;
d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
f) contratto di rete: il contratto definito dall' articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009 ;
g) progetto di aggregazione: progetto delle PMI rivolto al sostegno dell'economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di contratti di rete finalizzati:
1) all'aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;
2) alla razionalizzazione dei costi;
3) allo studio, allo sviluppo, all'implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione di prodotti;
4) allo scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.
Art. 6

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 55, comma 1, L. R. 21/2013
2Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
3Comma 5 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
4Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 10, L. R. 25/2016
5Articolo abrogato da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 6/2017
CAPO II
 INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 7
 (Interventi a favore della competitività delle PMI)
1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.
Art. 8
 (Soggetti beneficiari)
1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale.
Art. 9
 (Iniziative finanziabili)
1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:
a) attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
b) introduzione di una certificazione di qualità;
c) ricorso a un manager a tempo;
d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;
e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.
Art. 10
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.
1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.
2. Il regolamento stabilisce anche:
a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'articolo 9;
b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo;
c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 4/2014
Art. 11
 (Procedimento)
1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 7/2000 .
4. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Art. 12
 (Disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari)
1. Le ispezioni e i controlli nei confronti delle PMI beneficiarie sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale 7/2000 e delle relative modalità attuative, come recepite nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall' articolo 45 della legge regionale 7/2000 .
CAPO III
 INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA
Art. 13
 (Interventi per il supporto alle reti di impresa)
1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti e alle reti con soggettività giuridica, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 14
 (Regime di aiuto)
1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 15
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.
1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 4/2014
Art. 16
 (Soggetti beneficiari)
1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione ovvero le reti con soggettività giuridica. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese.
2. Le imprese beneficiare devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività.
4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'articolo 6.
5. Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica, gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 17
 (Fasi progettuali)
1. Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
a) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
b) fase di predisposizione;
c) fase di realizzazione.
Art. 18
 (Fase propedeutica del progetto di aggregazione)
1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:
a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto;
b) i ruoli e le responsabilità;
c) le procedure di gestione.
(1)
2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.
3. La fase propedeutica è facoltativa per le reti già costituite.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 19
 (Fase di predisposizione del progetto di aggregazione)
1. Nella fase di predisposizione è redatto il progetto di aggregazione che riguarda, alternativamente:
a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;
b) la stipula di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
2. Il progetto di aggregazione è redatto prevedendo almeno una delle azioni di seguito riportate:
a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
b) processi di internazionalizzazione;
c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
g) creazione e promozione dei marchi di rete.
Art. 20
 (Fase di realizzazione del progetto di aggregazione)
1. Nella fase di realizzazione la rete con soggettività giuridica ovvero le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Limiti di spesa e incentivo)
1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.
2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.
4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 7/2000 , nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.
4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
4 ter. Fermo quanto previsto dall' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 21/2013
2Comma 4 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 22
 (Premialità alle imprese in rete)
1. L'Amministrazione regionale riconosce un punteggio premiale alle imprese che aderiscono ai contratti di rete mediante l'adeguamento dei procedimenti valutativi nell'ambito delle rispettive linee contributive in essere nei settori di competenza delle attività produttive.