LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 18
 (Fase propedeutica del progetto di aggregazione)
1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:
a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto;
b) i ruoli e le responsabilità;
c) le procedure di gestione.
(1)
2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.
3. La fase propedeutica è facoltativa per le reti già costituite.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 4/2016