LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 14
 (Regime di aiuto)
1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.