LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO IV
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI
Art. 29
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio.
7 ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.>>.

Art. 30
 (Rinuncia a residuo credito incentivi a sostegno dei lavoratori flessibili)
1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di incentivi già concessi ed erogati, ai sensi dell'articolo 4, commi da 17 a 23, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), a organizzazioni non lucrative di utilità sociale dalle stesse impiegati con finalità di sostegno all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili a fronte di espressa rinuncia delle onlus medesime di ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.
Art. 31
1.
Al comma 1.1 dell' articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole << purché residenti >> sono sostituite dalle seguenti: << purché almeno uno residente >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 32
  (Modifica all'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 )
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 le parole << purché residenti >> sono sostituite dalle seguenti: << purché almeno uno residente >>.

Art. 33
 (Infrastrutture di telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica nelle zone industriali dei Comuni di Cormons, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse.
2. Le opere di cui al comma 1, il cui costo previsto è pari a 1.800.000 euro, sono finanziate dalla Camera di commercio di Gorizia e saranno realizzate mediante affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva a Insiel Spa.
3. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i termini e le modalità di trasferimento dei fondi alla Regione da parte della Camera di commercio di Gorizia, nonché i tempi di realizzazione delle opere che, una volta ultimate, verranno iscritte al patrimonio indisponibile della Regione.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 3060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nei comuni di Cormons, Romans di Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse".
5. All'onere di 1.800.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 4 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a valere sull'unità di bilancio 4.2.27 e sul capitolo 1370 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Trasferimenti da parte della Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica".
Art. 34
 (Rete in fibra ottica)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno assunto nel 2011 in conseguenza della stipula della convenzione con Insiel Spa per le attività di manutenzione della rete in fibra ottica realizzata sul territorio regionale, anche per le spese sostenute negli anni successivi.
Art. 35
1.
Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogato.

Art. 36
1.
Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto in fine, il seguente periodo: << Sulla base delle procedure di cui al comma 3, i Comuni dedicano un paragrafo del Rapporto al consumo di suolo. >>.

Art. 37
 (Variazioni contabili)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella A.