LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 80
 (Sviluppo turistico del territorio montano)
1. AI fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, adibita a pista da sci nordico in località Palin, a sollievo degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 60 per cento della spesa ammissibile.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da finanziare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 67.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 2076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile in località Palin".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 67.500 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancioCapitoloImporto in euro
1.3.2.5037922710.000,00
1.5.1.1033920730.000,00
1.3.2.1020923727.035,16
1.3.1.50379199464,84

Relativamente al capitolo 9227 detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007 , con delibera della Giunta regionale 77/2013.