LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 49
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Azienda sanitaria regionale beneficiaria non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 49/1996 .
9 ter. Le disposizioni di cui al comma 9 bis non si applicano ai finanziamenti regionali relativi a interventi di investimento finanziati con quote di parte statale.>>.

2.
Dopo il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 è inserito il seguente:
<<11 bis. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 9 ter si applicano con riferimento agli investimenti definiti con la programmazione annuale per gli anni 2014 e seguenti, approvata ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 49/1996 .>>.