LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12

Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/10/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 (Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)
1. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.
2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi:
a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013 a favore del bilancio statale, comunale.
(3)
4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2014
2Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 15/2014
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 15/2014