Art. 5
(Registro generale del volontariato organizzato)
1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
2.
Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) sociale e sanitario;
b) culturale;
c) educativo;
d) ambientale;
e) diritti civili dei cittadini;
f) solidarietà internazionale;
g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
h) attività innovative.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4.
Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall'
articolo 3 della legge 266/1991
con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015
2Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.