Art. 20
(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2.
Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 383/2000
, con sede legale o operativa in regione.
2 bis.
Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'
articolo 7 della legge 383/2000
possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
6 bis.
Nelle more dell'attuazione dell'
articolo 11 del decreto legislativo 117/2017
, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 33/2015
2Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 12/2017
3Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 8 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.