LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 22
 (Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazione di promozione sociale non iscritte nel Registro.
3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.
5. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto
6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.