Art. 25
(Istituzione del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG))
1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), ai sensi del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'
articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53), e della normativa nazionale vigente, la cui gestione sul territorio è affidata ai soggetti individuati nel manuale operativo di cui al comma 2.
2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 134, comma 1, L. R. 7/2025
2Articolo sostituito da art. 8, comma 21, lettera b), L. R. 13/2025
Art. 26
(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2.
Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati al SINAC-FVG o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3.
Il detentore del cane già registrato al SINAC-FVG ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro trenta giorni;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera f), L. R. 5/2015
7Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera g), L. R. 5/2015
8Articolo sostituito da art. 8, comma 21, lettera c), L. R. 13/2025
Art. 27
(Identificazione e registrazione dei cani)
1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione al SINAC-FVG nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione al SINAC-FVG è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione al SINAC-FVG dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 21, lettera d), L. R. 13/2025
2Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 21, lettera d), L. R. 13/2025
3Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 21, lettera d), L. R. 13/2025
Art. 27 bis
(Obbligo di registrazione all'anagrafe felina)
1. Dall'1 luglio 2026, chiunque sia proprietario o detentore di un gatto è tenuto a registrarlo al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), con le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti per l'anagrafe canina dagli articoli 26 e 27.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 21, lettera e), L. R. 13/2025
Art. 27 ter
(Obbligo di sterilizzazione dei gatti liberi di vagare)
1. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino e l'abbandono di cucciolate indesiderate, a partire dall'1 luglio 2026, tutti i gatti circolanti sul territorio devono essere sterilizzati.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 21, lettera e), L. R. 13/2025
Art. 28
(Accesso ai dati dell'anagrafe canina e dell'anagrafe felina)
1. Ai cittadini, singoli e associati, è garantito il diritto di accesso ai dati registrati nel SINAC-FVG, ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 21, lettera f), L. R. 13/2025