Art. 10
(Diritto di accesso ai ricoveri)
1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.
2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.