Art. 14
(Addestramento professionale o senza fini di lucro)
1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.
3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o senza fini di lucro, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 5/2015
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.