LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO III
 LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INTERVENTO
Art. 10
 (Comitato di gestione)
1. In conformità all' articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all' articolo 8 del decreto legislativo 110/2002 , l’amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
2. Il Comitato di gestione è composto da:
a) un Presidente;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.
3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.
4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.
6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.
7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell' articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), i rendiconti delle gestioni fuori bilancio afferenti ai fondi amministrati dal Comitato di gestione.
9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.
9 bis. Il Comitato di gestione è assistito nello svolgimento delle proprie attività tecniche, amministrative e organizzative dalla segreteria unica di cui all' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA).
9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all’articolo 3 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.
9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 1041/1971 .
9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:
a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;
b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.
(9)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 9/2013
2Parole sostituite al comma 9 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 9/2013
3Comma 9 sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 10/2014
4Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
5Comma 8 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020
6Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
7Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
8Comma 9 quater aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
9Comma 9 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
10Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 11/2020
11Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
12Parole sostituite al comma 9 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
13Parole sostituite al comma 9 ter da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
14Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R .3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021 .
15I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
16Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
17Parole sostituite al comma 9 ter da art. 2, comma 10, L. R. 15/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18Comma 9 bis sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c), L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 11
 (Vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all' articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007 , nonché alle disposizioni concernenti ulteriori modalità di controllo stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 comunica tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive le deliberazioni assunte.