Art. 7
(Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale, anche per il tramite di FVG Plus SpA, è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Con regolamento sono stabiliti, nel rispetto dell’
articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, i requisiti di ammissibilità dei Confidi, i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nonché la disciplina relativa alle funzioni di gestione delle attività procedimentali nel caso di attribuzione delle stesse a FVG PLUS SpA.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
2Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
3Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
4Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 3/2021
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 26, lettera d), L. R. 7/2024
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 5, lettera a), L. R. 8/2024
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 5, lettera b), L. R. 8/2024