LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 3
 (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955 , di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;
e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;
f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
4. Gli interventi relativi agli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/2013
3Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
5I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
6La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
7La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
8Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 38, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.