LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO V
 FINANZIAMENTI PER PROGETTI A FAVORE DEI SETTORI PRODUTTIVI IN CRISI
Art. 14
 (Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle imprese e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione e scambio reciproco di conoscenze, è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone per sostenere l'attuazione di progetti, oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale, a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi, diretti a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonché al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione.
2. Con regolamento sono definiti nel rispetto della normativa de minimis i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese di cui al comma 1.
2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Finanziamento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle PMI>>.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2011 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007 , con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83 ( Legge regionale 21/2007 , articolo 31, commi 2, 3 e 6. Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2011 relativamente a fondi regionali, con ricorso al mercato finanziario, a fondi del personale e a fondi perenti), dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5.
Sono abrogati i commi 88, 89 e 90 dell' articolo 2 della legge regionale 11/2011 .

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 93, lettera d), L. R. 14/2012
2Comma 2 bis aggiunto da art. 79, comma 1, L. R. 26/2012