LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO III
 ALTRI IMPIANTI
Art. 48
 (Impianti a uso privato)
1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione e impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, altresì detto metano, per autotrazione.
2. Non sono considerati impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 1990, n. 76. È inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori-distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2003, n. 221.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, a eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune con le medesime modalità e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale.
4. L'autorizzazione contiene il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito a pena della sua revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52.
5. Ai fini della presente legge l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte di imprese produttive e di servizi si intende riferito anche a imprese appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall' articolo 2359 del codice civile .
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 49
 (Impianti per natanti e aeromobili)
1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.
2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.
3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.
4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.
Art. 50
 (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale)
1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre:
a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo;
b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.
3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.
4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.
5. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.
Art. 51
 (Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.
2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte strada di almeno 40 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
b) impianti ubicati nei Comuni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo: realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
c) impianti lungo strade a quattro o più corsie: realizzazione su fronte strada di almeno 100 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali casi gli accessi devono essere provvisti di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione.
3. Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico.
4. Nessun impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere dotato di accessi su due o più strade pubbliche.
5. Nei casi di realizzazione di attività commerciali integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere previsto, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita prevista, esclusi spazi di accesso e manovra.
6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal vigente codice della strada, che indichi il percorso ai rifornimenti, l'accesso e l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio, il divieto di manovre di svolta a sinistra sulla viabilità.