LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO V
 DISPOSIZIONI VARIE
Art. 24
 (Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche)
1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005 , la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.
1 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:
a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;
d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 .
(2)
1 ter. A UCIT s.r.l. sono delegati i poteri di accertamento delle violazioni di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste:
b) dall' articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) dall' articolo 16, comma 22, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
(3)
2. Al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;
b) sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).
(4)
2 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005 .
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 34, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 34, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 25
 (Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici)
1. In attuazione di quanto previsto all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 , la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilità dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico già in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarità, l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.
3. I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresì, gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti.
4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.
5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
Art. 26
 (Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici)
1. In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005 , nonché, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12, comma 1, del decreto legislativo 28/2011 .
Art. 27
 (Catasto informatico regionale degli elettrodotti)
1. Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 , è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.
2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:
a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;
b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;
c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;
d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di pianificazione territoriale delle autonomie locali.
3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:
a) dati dei gestori e dei proprietari;
b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.
4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.
5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
6. Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.