Art. 24
(Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche)
1.
Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al
decreto legislativo 192/2005
, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.
1 bis.
Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:
a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;
d)
le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'
articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
2.
Al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;
b)
sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del
decreto legislativo 192/2005
e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).
2 bis.
Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal
decreto legislativo 192/2005
.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 34, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 34, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.