LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. I finanziamenti sono concessi, nella misura massima di 100.000 euro, e fino al 100 per cento della spesa prevista, per investimenti finalizzati a:
a) realizzare lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali;
b) eseguire lavori di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;
c) realizzare lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.
3. Possono essere oggetto di finanziamento anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrano parzialmente altre fonti di finanziamento, se compatibili.
4. Il finanziamento viene concesso, fino a esaurimento delle risorse stanziate, secondo le modalità di attuazione e criteri stabiliti da apposito regolamento di esecuzione, adottato ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. I Comuni presentano istanza ai sensi dell' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo le modalità e nel termine definiti dal regolamento di esecuzione.
6. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento di investimenti dei Comuni montani per l'anno 2012".
6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l' articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), a integrazione delle risorse regionali stanziate per le medesime finalità.
6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012 fino ad un importo massimo di 150.000 euro per Comune.
6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province le quote di minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica, disposta dall'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 , recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Il riparto è disposto sulla base della media del gettito accertato dell'addizionale relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno, in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili.
8. Per l'anno 2012, in via transitoria, il riparto di cui al comma 7 è disposto prendendo a riferimento i nove dodicesimi della media del gettito accertato dell'addizionale relativa agli anni 2009-2010, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti, da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 novembre 2012, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili e fino alla concorrenza del dovuto.
9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Rimborso minor gettito connesso all'abrogazione dell'addizionale comunale e provinciale energia elettrica".
10. L'Amministrazione regionale procede al recupero dei maggiori introiti del gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 , recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finaziaria), relativi agli anni dal 2007 al 2012, non detraibili dal fondo stanziato nel bilancio statale per il rimborso compensativo ICI abitazione principale per incapienza dello stanziamento statale medesimo, a valere sull'assegnazione di cui all' articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012). A tal fine, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 , il pagamento, sino a concorrenza dell'importo di 37.594,51 euro quantificato dal Ministero dell'Interno in relazione ai Comuni individuati dallo stesso Ministero, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 1430 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Recupero dei maggiori introiti del gettito ICI sugli edifici rurali".
11. Il fondo di cui all' articolo 13, comma 7, lettera b), della legge regionale 18/2011 , è incrementato di 12.869,10 euro.
12. Il fondo di cui all' articolo 13, comma 11, della legge regionale 18/2011 , è incrementato di 182.000 euro.
13. Per le finalità di cui ai commi 11 e 12 è destinata la spesa di 194.869,10 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
14. Per le finalità di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), la Giunta regionale definisce:
a) l'ammontare del gettito IMU presunto di competenza di ciascun Comune, calcolato applicando le aliquote base per l'anno 2012 fissate dalla normativa statale in vigore alla data di pubblicazione della presente legge, e desunto dai dati di cui alle certificazioni presentate dagli enti ai sensi dell' articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 , indipendentemente dal gettito derivante dall'eventuale aumento o diminuzione delle aliquote base, deliberate dai Comuni;
b) l'ammontare del gettito ICI 2011 accertato, desunto dalle certificazioni presentate dai Comuni ai sensi dell' articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 ;
c) l'ammontare della quota di trasferimento compensativo per il minor gettito ICI prima casa quantificato per l'anno 2011;
d) l'ammontare della quota di trasferimento compensativo per il minor gettito ICI prima casa quantificato per l'anno 2012.
15. I Comuni, anche in relazione alle intervenute modifiche alla normativa statale in materia di imposta municipale propria, integrano le certificazioni presentate ai sensi dell' articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 , trasmettendole alla struttura competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 10 ottobre 2012.
16. Ai fini del riparto delle assegnazioni statali compensative del minor gettito ICI prima casa, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 2, comma 8, della legge regionale 3/2012 , la Giunta regionale:
a) individua come Comuni beneficiari gli enti che presentano una differenza negativa di gettito tra la quota a) e le quote b) e c) di cui al comma 14;
b) provvede al riparto e alla prenotazione delle risorse, fino a copertura del minore gettito;
c) definisce, se necessario, criteri ulteriori, tenendo conto degli eventuali conguagli alla fonte da parte dello Stato e dei dati contenuti nelle certificazioni integrative presentate dai Comuni ai sensi del comma 15.
17. Ai fini del riparto del fondo di cui all'articolo 2, commi 9 e 11, della legge regionale 3/2012 , la Giunta regionale:
a) individua come Comuni beneficiari gli enti che presentano una differenza negativa di gettito tra la quota a) e le quote b) e c) incrementate del riparto di cui al comma 16;
b) provvede al riparto e alla prenotazione delle risorse in misura corrispondente a tale differenza, per assicurare l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2011;
c) definisce, se necessario, criteri ulteriori, in relazione a dati contenuti nelle certificazioni integrative presentate dai Comuni ai sensi del comma 15.
18. Le deliberazioni di cui ai commi 16 e 17 sono adottate entro il 15 novembre 2012.
19. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16, previste in 36.242.856,70 euro per l'anno 2012, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.207 e sul capitolo 1680 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili".
20. Per il disposto di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 36.242.856,70 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1813 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili".
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
22.  
( ABROGATO )
(9)
23. Per accedere al riparto di cui al comma 22 i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 22, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale e trasmettono le deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.
24. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle richieste pervenute, e l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso;
b) gli interventi da realizzare, i beneficiari e l'ammontare di finanziamento a ciascuno spettante;
c) il termine di rendicontazione dell'incentivo ricevuto;
d) l'ammontare delle risorse che potranno essere assegnate con la legge istitutiva del nuovo Comune risultante da fusione, a valere sul fondo globale per il finanziamento di leggi istitutive di nuovi Comuni risultanti da fusioni.
25. L'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2012.
26. Per la finalità di cui al comma 22 è previsto l'onere di 200.000 euro per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, tabella A1, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1820 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Incentivo straordinario per i percorsi di fusione tra Comuni".
27. La Regione sostiene per l'anno 2012 gli investimenti degli enti locali con un fondo straordinario di 16.630.145,06 euro, da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 15 novembre 2012, a favore dei Comuni e delle Province, destinato esclusivamente alla copertura di spese in conto capitale, ivi comprese quelle per progetti di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica.
28. Il fondo di cui al comma 27 è assegnato per 14.800.000 euro a favore dei Comuni e per 1.830.145,06 euro a favore delle Province ed è ripartito per il 40 per cento in proporzione al territorio e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2010.
29. Nell'anno 2013 i Comuni e le Province trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il termine di cui all' articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), una certificazione attestante la destinazione della quota ricevuta ai sensi del comma 27 per spese d'investimento.
30. Per la finalità di cui al comma 27 è previsto l'onere di 16.630.145,06 euro per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, tabella A1 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Trasferimenti alle autonomie locali per l'anno 2012 a titolo di sostegno dei loro investimenti".
31.  
( ABROGATO )
(7)
32.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 sono aggiunte alla fine le parole << , al netto della somma corrispondente all'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2012 >>.

33.
Al comma 44 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 le parole << 30 marzo 2012 e al 30 giugno 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 luglio 2012 e al 31 gennaio 2013 >>.

34. I termini di avvio dei lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la riqualificazione di borgo Castello e del relativo viale d'accesso piazzale Seghizzi, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 maggio 2009, tra la Regione e i Comuni di Gorizia e Savogna d'lsonzo, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, sono fissati rispettivamente al 30 settembre 2012 e al 31 marzo 2014.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione a favore del Comune di Gorizia il finanziamento per l'intervento di cui al comma 34 entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna dei lavori del relativo intervento.
36. All' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 63 le parole << per l'acquisto di un'area limitrofa all'edificio scolastico sita nella frazione Castello del comune stesso, da destinare ad uso pubblico >> sono sostituite dalle seguenti: << per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazzola >>;

b)
al comma 64 le parole << all'area da acquistare >> sono sostituite dalle seguenti: << alle opere da realizzare >>.

37.
Per le finalità previste dal comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011 , come modificato dal comma 36, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Contributo straordinario al Comune di Porpetto per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazzola ".

38.
AI comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2012 le parole << sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 31 marzo 2013 >>.

39. Per l'anno 2012, il capitolo 1681 dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 è incrementato di 70.000 euro da assegnare, come quota aggiuntiva e in deroga ai criteri ordinari di quantificazione del riparto, a favore dell'ANCI per sostenerne l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
40. Per le finalità previste dal comma 39, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 25.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari sostenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale".
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 20.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
45. Per le finalità previste dal comma 44, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1857 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vajont per le spese di funzionamento".
46. Il finanziamento ASTER, confermato ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è destinato alla realizzazione dell'intervento così articolato:
a) collocazione della cartellonistica dell'impianto sportivo di base;
b) sistemazione/manutenzione del campo di calcio dell'impianto suddetto;
c) costruzione di un nuovo corpo annesso alla Palestra come impianto aggiuntivo.
47. L'intervento di cui al comma 46 è realizzato secondo la seguente tempistica: inizio lavori entro il 31 dicembre 2013, fine lavori 31 dicembre 2015 e rendicontazione entro 30 giugno 2016.
48. Il finanziamento di cui al comma 46 è erogato in unica soluzione, in via anticipata, entro il 31 maggio 2013, anche in deroga a diverse disposizioni di legge, alle seguenti condizioni:
a) richiesta dell'ente beneficiario di erogazione della rata unica;
b) trasmissione del verbale di consegna dei lavori relativi alla sistemazione/manutenzione del campo di calcio.
49. La tempistica relativa all'intervento di promozione economica e turistica del territorio "Percorso ciclabile intercomunale e struttura sportiva polifunzionale", finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008 di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, S. Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissata per l'inizio lavori al 30 giugno 2013, per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2014 e per la rendicontazione al 30 giugno 2015.
50. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 49 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Valvasone entro centoventi giorni dal ricevimento da parte della Regione del verbale di consegna dei lavori di competenza dei soggetti realizzatori.
51. La tempistica, relativa all'intervento avente a oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del Centro di documentazione e catalogazione Magredi, di proprietà del Comune di San Quirino, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina Meduna" in data 8 luglio 2008, è fissata per l'inizio lavori al 31 ottobre 2012, per l'ultimazione dell'intervento al 28 febbraio 2014 e per la rendicontazione al 30 settembre 2014.
52. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 51 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Cordenons entro il 30 aprile 2013, qualora entro tale data la Regione riceva dal Comune di Cordenons la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e il relativo quadro economico.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per le spese da sostenere al fine di permettere l'utilizzo come nuova sede della Prefettura di Pordenone di un immobile di proprietà comunale.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata al Servizio polizia locale e sicurezza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al comune di Pordenone per le spese da sostenere al fine di permettere l'utilizzo come nuova sede della Prefettura di Pordenone di un immobile di proprietà comunale".
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione di opere edili e opere impiantistiche da eseguirsi all'interno delle strutture scolastiche (fabbricati preesistenti) dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Sacile, risultante dall'unificazione della Scuola Media Unica con la Direzione Didattica. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma, purché nell'anno 2012.
57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
58. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per la realizzazione di opere edili e opere impiantistiche da eseguirsi all'interno delle strutture scolastiche dell'istituto scolastico comprensivo di Sacile".
59. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici pubblici del territorio, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 11 novembre 2009, tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 ottobre 2013.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forgaria nel Friuli un contributo straordinario per il completamento delle aree ricreative adiacenti alla viabilità comunale.
61. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 60 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa da sostenere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 2052 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Forgaria del Friuli per il completamento delle aree ricreative adiacenti alla viabilità comunale".
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo straordinario per l'accesso locale gratuito e senza fili a internet, in modalità wi-fi, nelle aree pubbliche dei 15 Comuni consorziati.
64. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 63 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa da sostenere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
65. Per le finalità di cui al comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 2053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità collinare del Friuli per l'accesso locale gratuito e senza fili ad internet, in modalità wi-fi, nelle aree pubbliche dei 15 Comuni consorziati".
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Udine un contributo straordinario per l'esercizio della funzione di cui all' articolo 20 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), per il conferimento di contributi a soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica edilizia.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 marzo 2013 la Provincia di Udine rendiconta il contributo ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 3595 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Udine per il conferimento di contributi a soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica edilizia".
69.
Al comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 , in fondo, è aggiunto il seguente periodo: << L'assegnazione spettante a ciascun Comune di cui al comma 16 non può essere superiore a 50.000 euro in relazione ad ognuna delle fattispecie di cui al medesimo comma 16. La quota residuata è distribuita a favore dei Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nel cui territorio sono presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado ed è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente, fermo restando il limite di 50.000 euro di cui sopra; la quota ulteriormente residuata è nuovamente ridistribuita con i medesimi criteri fino ad esaurimento delle risorse. >>.

70.
Al comma 30 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 , l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: << L'Ente beneficiario rendiconta l'assegnazione ricevuta entro il 30 giugno 2013. A tal fine si applicano le disposizioni di cui ai all' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . >>.

71.
Al comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 , l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: << ; l'assegnazione è soggetta a rendicontazione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . >>.

72.  
( ABROGATO )
73. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 54 da art. 41, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 6 bis aggiunto da art. 256, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 6 ter aggiunto da art. 256, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 6 quater aggiunto da art. 256, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole aggiunte al comma 7 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2012
6Parole aggiunte al comma 6 ter da art. 10, comma 51, L. R. 6/2013
7Comma 31 abrogato da art. 10, comma 18, L. R. 23/2013
8Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 36, L. R. 23/2013
9Comma 22 abrogato da art. 65, comma 1, lettera k), L. R. 18/2015
10Comma 72 abrogato da art. 65, comma 1, lettera k), L. R. 18/2015
11Comma 1 sostituito da art. 2, comma 55, L. R. 20/2015
12Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 56, L. R. 20/2015
13Comma 5 sostituito da art. 2, comma 57, L. R. 20/2015
14Parole soppresse al comma 6 bis da art. 2, comma 59, L. R. 20/2015