LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

TESTO VIGENTE dal 21/06/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 4
 (Assistenza psicologica e tutela legale delle vittime)
1. Nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale.
2. La richiesta effettuata ai sensi del comma 1 è accettata qualora:
a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui all'articolo 3;
b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenne.