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Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

TESTO VIGENTE dal 21/06/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi per progetti di sostegno contro forme di manipolazione e controllo nella vita di relazione".
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi per l'assistenza psicologica e la tutela legale delle vittime di abusi psicologici e morali".
3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 per complessivi 40.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.