LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

TESTO VIGENTE dal 21/06/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
 (Sportelli per le vittime)
1. Gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 2 garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali, e svolgono le seguenti attività:
a) effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;
b) indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo di cui all'articolo 1, comma 2;
c) promuovono l'organizzazione di attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno di cui all'articolo 1, comma 2.