LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 30
 (Finalità)
1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina della pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per una rete pubblica regionale per telecomunicazioni a banda larga, al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché al fine di contribuire ad assicurare la connettività alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico.
2. Per rete pubblica di proprietà regionale (RPR) si intende, ai fini della presente legge, l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione.
3. La Regione disciplina altresì le procedure autorizzative per la realizzazione sul proprio territorio delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga di iniziativa regionale, nonché di iniziativa degli operatori del settore.