LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 27
 (Sanzioni)
1. Ferme restando tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e ferme restando in particolare le sanzioni previste dalla legge 36/2001 in materia di emissioni elettromagnetiche, in caso di non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dell'impianto dichiarati nel titolo abilitativo, il Comune ordina all'operatore interessato di rendere conforme l'installazione, fissa il termine, comunque non inferiore a sessanta e non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento e commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 12.500 euro e non superiore a 75.000 euro.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura doppia rispetto a quella precedentemente irrogata, fissa l'ulteriore termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso con oneri a carico del gestore.
3. La mancata dismissione degli impianti di cui all'articolo 20 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 7.500 euro e non superiore a 45.000 euro.
4. La mancata dismissione degli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 25.000 euro e non superiore a 150.000 euro, nonché la rimozione e l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e a spese del soggetto responsabile.
5. In caso di omesse comunicazioni di cui al presente capo, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'irrogazione, da parte del Comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.