LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 33
 (Inumazione)
1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.
4 bis. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 22/2017