LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 (Compiti della Regione)
1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.
2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
g)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 22/2017