LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 27
 (Costruzione dei cimiteri)
1. Ai sensi dell' articolo 337 del regio decreto 1265/1934 , ogni Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri Comuni, almeno un cimitero.
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti anni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari.