LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

CAPO IX
 CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
Art. 41
 (Autorizzazione alla cremazione)
1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall' articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.
2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 275, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 5/2013
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 5/2013
4Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
5Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
Art. 42
 (Affidamento e dispersione delle ceneri)
1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:
a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
b) l'esecutore testamentario;
c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 276, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
3Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
4Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017
Art. 43
 (Luoghi di dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;
b) in natura;
c) in aree private.
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.
3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
Art. 44
 (Modalità di conservazione delle urne affidate)
1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 45
 (Senso comunitario della morte)
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.
Art. 46
 (Realizzazione di crematori)
1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).
2. Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia, che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell' articolo 8 della legge 130/2001 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 47
 (Piano regionale di coordinamento)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.
2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.
Art. 48
 (Applicazione retroattiva)
1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente Capo.