LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

CAPO IV
 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE
Art. 7
 (Accertamento di morte)
1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 8
 (Denuncia della causa di morte)
1. La denuncia della causa di morte di cui all' articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
Art. 9
 (Periodo di osservazione)
1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
a) presso il domicilio del defunto;
b) presso la struttura obitoriale;
c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.
6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 10
 (Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso)
1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 269, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 269, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 269, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2017
Art. 11
 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)
1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.
Art. 12
 (Tanatoprassi)
1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 270, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole soppresse al comma 1 da art. 270, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 13
 (Rilascio di cadaveri a scopo di studio)
1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
Art. 14
 (Trattamenti particolari)
1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.
2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 22/2017