LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 7
 (Accertamento di morte)
1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2017