LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 4
 (Interventi nel settore studi e ricerche)
1. Nel settore degli studi e delle ricerche, le attività di valorizzazione riguardano in particolare:
a) studio e ricerca storica e demo-etno-antropologica;
b) organizzazione di seminari e convegni;
c) raccolta e conservazione del patrimonio culturale e dialettale;
d) concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università della regione;
e) redazione e pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 la Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e con qualificati istituti, enti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio dei dialetti di cui all'articolo 2.
3. La Regione promuove altresì la costituzione, l'informatizzazione e l'incremento di fondi bibliografici e archivi, anche sonori e video cinematografici, che raccolgono la documentazione di testimonianze di carattere autobiografico, interviste, racconti e memorie orali e loro trascrizioni, canti, musiche e danze tradizionali, nonché la creazione, nelle biblioteche di enti locali e d'interesse regionale, di specifiche sezioni dedicate ai dialetti di origine veneta.
4. La Regione favorisce la raccolta e la conservazione della documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui al comma 2 e, previo accordo, ne dispone il deposito presso le biblioteche di ente locale, una per Provincia.