Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2011, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
1. È approvato in euro 17.878.693.725,19 il totale delle spese effettive ed in euro 21.400.285.839,07 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2011-2013 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in euro 6.676.942.722,46 il totale delle spese effettive ed in euro 7.850.897.980,38 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2011.
3. Sono approvati in euro 6.801.325.479,66 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2012 ed in euro 6.748.062.379,03 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2013.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2011, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2012 e 2013 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).