Art. 2
1.
La Regione, in coerenza con l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, lettera i), e l'
articolo 8 della legge regionale 6/2006
, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all'
articolo 14 della legge regionale 6/2006
, la realizzazione dei seguenti interventi:
a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
e) rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;
f) messa a sistema delle esperienze già attive;
g) rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.
2.
La Regione inoltre promuove:
a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera a), L. R. 14/2016
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
3Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 25/2016
4Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.