LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2011
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
 (Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno)
1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno".
2. Lo sportello ha i seguenti compiti:
a) promozione e sostegno del lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;
b) promozione di azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, di corsi di formazione e aggiornamento;
c) supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;
d) attivazione e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
e) fungere da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone fragili, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
f) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell'amministrazione di sostegno.
3. L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5.