LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 8
 (Collezione dei documenti)
1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.
2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.
3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.