LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 11
 (Banca dati informatica del libro fondiario)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall'archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.
2. La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all'archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari è individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.