Art. 9
(Erogazione del contributo)
1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.
2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.
3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica tramite Insiel SpA alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.
4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei termini previsti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011
3Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.