Art. 4
(Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza.
3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
6.
Il beneficiario è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:
a) la variazione di residenza da un comune della regione a un altro;
b)
( ABROGATA )
c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei termini previsti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge.
2Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
3Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
4Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 119, L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011
7Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011
8Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011
9Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011
10Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
11Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.