LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 10
 (Rimborsi attinenti alle contribuzioni)
1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate. Il Direttore centrale della Direzione centrale finanze dispone, con proprio decreto, la cessazione della procedura e definisce la procedura per la gestione della spesa.
2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 1 sono soggetti al solo controllo successivo esercitato, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).
3.  
( ABROGATO )
(9)
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.
8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:
a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;
b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;
c) all'attuazione del comma 7.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei termini previsti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
3Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
4Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013
6Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015
7Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015
8Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015
9Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015
10Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015
11Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015
12Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015
13Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015
14Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015
15Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.