LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 10 bis
 (Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
c) portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità identificate all'accesso iniziale, che consente:
1) l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti;
3) la consultazione dei rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attribuzione dell'identificativo digitale;
5) la visualizzazione dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario nell'ultimo periodo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.