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Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 47
 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all' articolo 18,sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.
2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.
3. Nei casi in cui l'intervento comporti un incremento di superfici utili e di volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall' articolo 29 .
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 157, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 13/2014
3Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 9, L. R. 29/2017
4Parole soppresse al comma 2 da art. 117, comma 1, L. R. 6/2021