LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 10 bis
 (Opere pubbliche di altre Amministrazioni e Enti pubblici)
1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche, a esclusione di quelle di cui agli articoli 10 e 11, per le quali si applicano le disposizioni normative in materia lavori pubblici.
2. Per tali opere pubbliche la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Ai fini dell'accertamento le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati e in sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. L'istanza deve essere corredata degli elaborati di cui all'articolo 10, comma 5 bis.
3. Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, in conformità alla legge 241/1990, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.
4. Per gli interventi individuati nell'articolo 10 del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, relativi alle opere di cui al presente articolo, l'accertamento di cui al comma 2 è sostituito dalla comunicazione di conformità, disciplinata dall'articolo 10, commi 9 e 10, da trasmettere al Comune interessato.
5. Per le opere del presente articolo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 11, 12, 13, 15 e 16.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 2/2024