Art. 54
(Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)
1.
Il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, o dal permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2.
Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1
non si cumulano.
3.
Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al
comma 1
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4.
Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1, lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti dalla legge.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024