LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE dal 10/07/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 50
 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e sanatoria)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 17, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
3. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di 516 euro a titolo di oblazione. Al fine dell’accertamento della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dell’articolo 49, comma 2 ter. In tal caso, la misura dell’oblazione è incrementata del 20 per cento.
3 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967 ;
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977 ;
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991 ;
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 7, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 150 euro. La medesima sanzione è applicata nel caso di omessa presentazione della documentazione prevista dall' articolo 26, comma 1.
4 bis. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del presente articolo, l'Ufficio o lo Sportello unico individua tra gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge 241/1990, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
4 ter. La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 40 ter. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel secondo periodo, gli aventi diritto attestano la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità accompagnata da una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali impiegati sottoscritta da parte del professionista incaricato. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres.
5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili all'articolo 17, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
5 bis. Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, qualora gli interventi di cui al presente articolo siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
6. Nei casi previsti dal comma 5 non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
7. La mancata segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 17 non comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.
8. La presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni del presente capo.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 2 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 4 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 7 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
7Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera a), L. R. 29/2017
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera b), L. R. 29/2017
9Parole sostituite al comma 8 da art. 38, comma 14, L. R. 29/2017
10Comma 3 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 6/2021
11Parole sostituite al comma 8 da art. 49, comma 1, L. R. 2/2024
12Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 9/2025
13Comma 4 ter aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 9/2025
14Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025