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Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 44
 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori )
1. Il titolare del permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della segnalazione certificata di inizio attività e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, fornendo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al progetto assentito, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario, il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell' articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 38, comma 2, L. R. 29/2017
6Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 3, lettera a), L. R. 29/2017
7Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 3, lettera b), L. R. 29/2017
8Parole soppresse al comma 2 da art. 38, comma 4, L. R. 29/2017
9Parole soppresse al comma 3 da art. 38, comma 5, L. R. 29/2017