LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 13
 (Norme generali per la valutazione dell'attività edilizia)
1. L'attività edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime edificatorio di cui al presente capo, è valutata considerando separatamente le sue due componenti:
a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso gli interventi così come definiti dall' articolo 4 ;
b) le modifiche di destinazione d'uso da intendersi come passaggio da una categoria all'altra di quelle elencate all' articolo 5 .
2. Ogni attività edilizia, nel caso comprenda entrambe le componenti di cui al comma 1 o diverse categorie di intervento, è assoggettata al regime edificatorio più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie di intervento dal presente capo.
3. La commissione edilizia, qualora previsto dal regolamento edilizio comunale, esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 138, comma 1, L. R. 26/2012