LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 9
 (Procedimento di concessione)
1. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale è pubblicato per la durata di trenta giorni all'Albo del Comune dove è situato l'immobile e sul sito informatico della Regione.
2. Non sono soggette a pubblicazione le domande di rilascio o di rinnovo di:
a) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
b) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere per l'importazione e l'esportazione di fonti energetiche;
c) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici;
d) autorizzazioni di cui all'articolo 4 bis, comma 2, concessioni di cui all'articolo 10, commi 4 bis e 4 ter, e all'articolo 11 e autorizzazioni di cui all'articolo 12.
3. Qualora, entro i termini indicati dal comma 1, non siano state presentate ulteriori domande si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 ter e 3 quater, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
3 bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, così come determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
3 ter. In caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a fini agricoli, si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001.
3 quater. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, la comparazione può essere svolta, in luogo dei criteri di cui al comma 3, sulla base dei seguenti principi:
a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;
b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;
d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.
(7)
3 quinquies. Oltre ai principi di cui al comma 3 quater la Giunta regionale può individuare uno dei seguenti principi per la comparazione delle domande di concessione:
a) qualità degli impianti e dei manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
b) valorizzazione paesaggistico-ambientale;
c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;
d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;
e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili.
(8)
4. La domanda presentata da un ente pubblico è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2017
3Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2017
4Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5Comma 3 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
6Comma 3 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
7Comma 3 quater aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
8Comma 3 quinquies aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
9Comma 3 ter sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/2023