Art. 4
1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, o di un suo delegato, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte dalla struttura regionale competente.
2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale.
3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è consentita qualora il Comune interessato, entro il termine ordinatorio di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 22/2010
2Articolo sostituito da art. 13, comma 25, lettera a), L. R. 11/2011
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 26, L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
6Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 10/2017
7Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 10/2017